Offrire del denaro a un pubblico ufficiale non sempre è reato: dipende dalla situazione e soprattutto dalla cifra proposta per “ammorbidirlo”.
E’ quanto emerge in sintesi dalla sentenza emessa ieri, mercoledì 23 marzo dal Tribunale di Tivoli che ha assolto un 46enne camionista romeno dall’accusa di istigazione alla corruzione perché il fatto non sussiste. L’uomo, residente a Sacrofano, era imputato per un fatto accaduto il 29 luglio 2018 lungo la via Tiberina nel territorio del Comune di Riano.
IL CAMIONISTA PARCHEGGIO’ A BORDO STRADA E SI APPARTO’ CON UNA PROSTITUTA SULLA VIA TIBERINA
Verso le 13 l’autista romeno era stato notato da una pattuglia della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale del Distaccamento di Bracciano abbordare una giovane prostituta lungo la provinciale. Parcheggiato il furgone sul ciglio della strada, si era appartato con la donna e dopo aver consumato il rapporto sessuale era tornato al mezzo.
MULTATO PER DIVIETO DI SOSTA E VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA ANTI-LUCCIOLE
Ad attenderlo c’erano due agenti della Polizia Provinciale con due verbali e altrettante sanzioni amministrative, una per divieto di sosta e l’altra per il mancato rispetto dell’ordinanza anti-lucciole del sindaco di Riano.
A quel punto, il camionista avrebbe perso letteralmente la testa, tirò fuori dalla tasca una banconota da 50 euro e l’avrebbe offerta ai poliziotti: “Non mi rovinate, chiudete un occhio”, le parole dell’uomo ai due agenti.
Così, oltre alle multe, il 46enne romeno si ritrovò sul groppone anche una denuncia per istigazione alla corruzione di pubblico ufficiale.
IL TRIBUNALE DI TIVOLI LO HA ASSOLTO: 25 EURO AD AGENTE, OFFERTA NON CREDIBILE
Il Collegio Penale del Tribunale di Tivoli presieduto da Nicola Di Grazia – a latere i giudici Adriana Mazzacane e Sergio Umbriano – ha rigettato la richiesta di condanna a due anni e 8 mesi di reclusione della Procura di Tivoli uniformandosi a quanto stabilito dalla sesta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza numero 1935 emessa il 19 gennaio 2016.
Si tratta di una sentenza che ha fatto giurisprudenza e ha statuito che la mancanza di serietà dell’offerta e, conseguentemente, l’inidoneità della condotta a ledere o a porre a repentaglio l’oggetto giuridico della norma elide la rilevanza penale del fatto.
In poche parole, la somma offerta dal camionista – 25 euro per ciascuno dei due poliziotti – era così esigua da non poter essere considerata potenzialmente offensiva, tanto più che il fatto avvenne in una pubblica via e il protagonista era turbato dalle possibili conseguenze della multa per essersi appartato con la prostituta.
LA CORTE DI CASSAZIONE NEL 2016: OFFRIRE 100 EURO A UN POLIZIOTTO NON E’ REATO
La sentenza emessa ieri dal Tribunale di Tivoli si ispira alla sentenza numero 1935 emessa il 19 gennaio 2016 dalla Cassazione.
In quel caso i supremi giudici dovevano giudicare un conducente trovato alla guida in stato di ebbrezza – dopo aver causato un incidente – che, per evitare la sanzione penale prevista dal Codice della Strada, offriva una banconota di 100 euro ad un agente della Polizia stradale. La Corte imperniava la propria decisione su uno dei principi cardine del sistema penale ovvero il cosiddetto “principio di offensività” secondo il quale il giudice di merito deve verificare se la condotta oggetto della contestazione risulti effettivamente e concretamente pericolosa, ovvero idonea a ledere o a porre in pericolo di bene giuridico tutelato, giacché, ove il comportamento posto in essere dall’agente risulti assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene protetto, deve concludersi per l’inoffensività della condotta, con la conseguente applicazione della disciplina del reato impossibile.
I giudici di legittimità evidenziano che “ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 322 del codice penale (istigazione alla corruzione) è necessario che l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Cass., Sez. 6, 29-01-1998). La serietà dell’offerta va valutata alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (Cass., Sez. 6, 25-05-2000)”.
Nel caso specifico lo stato di ubriachezza e la circostanza per la quale la somma offerta era di effettiva esiguità avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a valutare l’esistenza di ravvisabilità nell’offerta, di connotati di serietà tali da provocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento, difettando l’idoneità potenziale dell’offerta a ledere o a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma.