Lazio in zona rossa, ecco le regole da rispettare

Un'utile infografica in vista delle nuove restrizioni

Roma e il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Cabina di Regia e dal Comitato Tecnico Scientifico. Ad annunciarlo il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in visita al centro vaccinale di Fiumicino insieme al premier Mario Draghi: “Anche la nostra Regione da lunedì sarà chiamata a rispettare giustamente le regole della zona rossa”. Lo sottolinea in un passaggio del suo discorso al centro vaccinale di Fiumicino il governatore del Lazio Nicola Zingaretti confermando l`ipotesi emersa in queste ore sulla fascia di rischio assegnata al Lazio.

 

Chiusi bar e ristoranti

Quello del 13 e 14 potrebbe essere l’ultimo fine settimana di pranzo consentito nei ristoranti e le prenotazioni in queste ultime ore sono in aumento. In rosso, nessun ristorante e niente bar: è consentito solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. E per uscire occorre sempre l’autocertificazione: a Pasqua si dovrebbe poter andare a messa, come è successo a Natale, quando il consiglio era stato quello di scegliere la chiesa più vicina a casa.

 

Attività commerciali

In zona rossa sono chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parruchieri. Esclusi i negozi di generi alimentari e di prima necessità. L’accesso è limitato a un solo componente per famiglia. Aperti anche i mercati solo per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e vivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

 

Scuola e università

In zona rossa sono sospese tutte le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente in Dad, ovvero con modalità a distanza. Resta la possibilità di effettuare alcune attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunne e alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. I singoli atenei, in ogni caso, possono individuare attività didattiche o curriculari che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

 

Passeggiate, sport, palestre e piscine

Passeggiate permesse vicino a casa con la mascherina e attività sportiva da soli, necessaria l’autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti: motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio. Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per le prestazioni essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati all’aperto e al chiuso.

 

Spostamenti

Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune salvo per motivi di lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Autocertificazione

Chi dovrà uscire per motivi di necessità, per la Messa, o per fare attività motoria dovrà sempre portare con sé l’autocertificazione. Sarà consentito anche raggiungere le seconde case, purché all’interno della propria Regione, ma sempre con l’autocertificazione. ll modulo potrà essere prestampato o fornito dalle forze di polizia statali e alle polizie locali. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

 

Visite a parenti e amici

Se le regole resteranno quelle di Natale saranno permesse le visite a parenti e amici una sola volta al giorno e solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e massimo in due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti con le quali convivono. E’ possibile però che si seguano invece le regole delle zone rosse attuali e vengano quindi vietate tutte le visite.

Consentiti invece gli incontri tra i coniugi e i partner che vivono separati per motivi di lavoro se il luogo per il ricongiungimento è quello in cui c’è residenza, domicilio o abitazione. E sono consentiti anche gli spostamenti dei genitori separati, che possono andare a trovare i figli anche in un’altra Regione o all’estero: rientra tra i motivi di necessità, così come lo è l’assistenza ai genitori non autosufficienti.

 

Assistenza a persone non autosufficienti

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili, e che abitualmente già assiste la persona da cui sta andando.

 

Spostamenti nella seconda casa

Le disposizioni in vigore in zona rossa consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione.

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