TIVOLI – Cava sequestrata, il Comune nega la variante urbanistica

L’autorizzazione unica ambientale dell’impianto di Ponte Lucano è scaduta da tre anni e i terreni sono sequestrati

Sei anni fa era stata autorizzata ad avviare l’attività a tempo determinato, ma alla scadenza del permesso l’azienda era stata bloccata e l’area sequestrata. Ora la ditta avrebbe voluto ottenere una variante urbanistica per rimettere in funzione lo stabilimento e il Comune di Tivoli glielo ha negato.

E ha fatto bene, secondo il Tar del Lazio che con la sentenza numero 7063 – SCARICA LA SENTENZA – pubblicata ieri, martedì 31 maggio, ha rigettato il ricorso della “Nam 90 Costruzioni Srl”, azienda specializzata nella frantumazione di materiali da cava operante in via dei Canneti, a Ponte Lucano.

I giudici amministrativi hanno infatti condiviso la scelta del responsabile Suap (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Tivoli di respingere e archiviare la domanda dell’azienda di una variante urbanistica per trasformare l’area a ridosso del fiume Aniene da sottozona E1 agricola a sottozona E3 agricola proprio per poter svolgere attività di cava.

Secondo quanto emerge dalla sentenza 7063, il 31 marzo 2016 l’azienda aveva ottenuto l’autorizzazione unica ambientale (Aua) per costruire lo stabilimento in un terreno con destinazione urbanistica E1 agricola, incompatibile con l’attività.

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Per questo l’Aua rilasciata aveva un’efficacia di 24 mesi, successivamente prorogata fino al 31 marzo 2019, ma entro quel termine il procedimento di variante in forma semplificata non si era concluso.

Così il 24 novembre 2020 la Città Metropolitana di Roma rilevò la decadenza dell’Aua, l’11 gennaio 2021 il Comune di Tivoli ordinò la cessazione di ogni attività e l’area fu sottoposta a sequestro penale.

A quel punto, il 18 novembre 2021 la “Nam 90” ha presentato al Suap istanza per avviare nuovamente il procedimento in variante allo strumento urbanistico, senza tuttavia sollecitare l’avvio di un autonomo procedimento per il rilascio di una nuova Autorizzazione unica ambientale. Di conseguenza, il responsabile Suap ha archiviato la pratica anche perché i terreni sono sequestrati e non più nella disponibilità dell’azienda e l’attività di cava è stata vietata a causa della decadenza dell’Aua.

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Secondo il Tar il responsabile Suap ha dato atto della totale insussistenza dei presupposti normativi per la variante urbanistica, investendo il consiglio comunale, visto che la variante è incompatibile con la carenza di un titolo per esercitare l’attività di cava e prima ancora col divieto di procedere in tal senso e col sequestro dei terreni non più nella disponibilità della “Nam 90”.

A parere dei giudici, è inoltre ininfluente che i terreni siano intestati alla rappresentante legale dell’azienda, perché tale circostanza non vale a superare il fatto che l’attività di cava non solo non è più autorizzata, ma neanche potrebbe essere esercitata per il sequestro.

La “Nam 90” è stata condannata dal Tar a rifondere al Comune 3 mila euro per le spese di lite sostenute.

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