Su tutto il territorio comunale di Tivoli è scattato a mezzanotte e un minuto di oggi, lunedì 9 settembre, il divieto di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche, in lattina o in bottiglia, destinate a essere consumate fuori dai locali in cui sono state acquistate, dalle 21 alle 7.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 316 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 6 settembre dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.
Il provvedimento fa seguito a quello adottato lo scorso 8 agosto – CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO – e si ispira all’ordinanza numero 344 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì 5 settembre dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, da mesi impegnato a contrastare il fenomeno del bivacco alcolico e delle risse in piazza della Repubblica, nel quartiere di Villalba.
Territorio in continuità geografica con Tivoli Terme, dove sono state accertate violazioni delle precedenti Ordinanze del Sindaco Innocenzi.
Nello specifico – sottolinea nell’ordinanza il primo cittadino – continuano a verificarsi episodi di degrado e violazione delle regole di convivenza civile, di rispetto del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica, spesso oggetto di segnalazioni ed esposti dei cittadini, oltre che degli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani che hanno determinato numerosi interventi da parte della Polizia Locale e delle Guardie Ambientali convenzionate.
Di qui la necessità di una ulteriore “stretta” al consumo di alcol attraverso una specifica regolamentazione, di carattere straordinario, degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche con particolare riferimento agli esercizi di vicinato, che negli orari serali divengono luogo di aggregazione di persone dedite al consumo di alcool sulla pubblica via.
Per questo da mezzanotte di oggi, lunedì 9 settembre, su tutto il territorio comunale scatta il divieto di vendita di alcolici dalle ore 21 alle 7 del mattino da parte di chiunque, siano esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali, ma anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive.
Vietata inoltre la vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:
tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;
per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali.
Dalle ore 18 alle 7 del mattino è vietato ancora consumare alcol in luogo pubblico o aperto al pubblico con esclusione dei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni programmate e patrocinate dall’Amministrazione comunale e per tutta la durata degli stessi, rimanendo in vigore, in quest’ultima ipotesi tutti gli altri divieti sopra descritti.
Le sanzioni per i trasgressori sono state fortemente inasprite.
Nel caso di vendita illecita, la multa all’esercente sale a 2.500 euro (prima era di 50 euro) per la prima contestazione e a 5.000, con segnalazione al Questore per la chiusura del locale, per la seconda.
Nel caso di consumo, invece, la sanzione al trasgressore sale a 500 euro (prima era di 300).