GUIDONIA - Colpo di scena, i giudici riaprono il Tmb: tornano i rifiuti di Roma

Il Consiglio di Stato smentisce sé stesso

Se non fosse tutto scritto sotto il simbolo della Repubblica Italiana, si potrebbe pensare al classico pesce d’aprile.

Invece non è uno scherzo.

L’impianto di Trattamento Meccanico Biologico di rifiuti all’Inviolata di Guidonia può riaprire.

 
 

Lo stabilisce la sentenza numero 2758 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata oggi, martedì primo aprile, dal Consiglio di Stato.

I giudici della Quarta Sezione hanno infatti accolto il ricorso della “Ambiente Guidonia srl”, società dell’imprenditore Manlio Cerroni proprietaria dell’impianto rifiuti, ribaltando il verdetto espresso appena sei mesi fa dai magistrati della Sezione Quinta dello stesso Consiglio di Stato.

Col provvedimento di oggi viene revocata la sentenza numero 8208 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata il 14 ottobre 2024 che di fatto aveva annullato gli atti con cui fu autorizzato il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Lazio il 2 agosto 2010 alla “Ambiente Guidonia srl” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Gli atti in questione erano la Deliberazione numero 241 emessa dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2017 che dispose la “prosecuzione del procedimento di autorizzazione all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale” e la Determinazione 15 gennaio 2018 n. G00368 della Regione Lazio per il “Rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale del 2010″ e prima ancora la Determinazione Regionale n. G08880 del 17 luglio 2015 della Regione Lazio per la “Modifica non sostanziale dell’autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 2/8/2010”.

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“Si tratta – avevano scritto il 14 ottobre 2024 i giudici di secondo grado della Quinta Sezione – di una sanatoria dell’atto che non trova fondamento normativo nel nostro ordinamento e che, pertanto, non può essere ammessa. In proposito, infatti, per costante giurisprudenza, il termine “sanatoria” si riferisce a un provvedimento amministrativo che regolarizza situazioni preesistenti che non erano conformi alla legge al momento della loro realizzazione”.

“Per quanto riguarda la sanatoria di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – recitava la sentenza di ottobre 2024 – la situazione va adeguata allo specifico contesto delle normative ambientali vigenti, atteso che una sanatoria non è ammissibile senza un esplicito fondamento normativo che la preveda (cfr. in generale Corte giustizia UE sez. I, 17/11/2016, n.348).

Le normative ambientali sono rigide riguardo ai requisiti per l’emissione e il rinnovo delle AIA, proprio per garantire la protezione dell’ambiente e la salute pubblica. Pertanto, affinché un’AIA possa essere considerata sanata, deve esistere una base legale che permetta esplicitamente tale sanatoria, non individuata”.

Oggi i giudici della Quarta Sezione hanno ritenuto fondato il ricorso in relazione a un contestato vizio di errore di percezione dei colleghi della Quinta che hanno considerato la Determinazione Regionale n. G08880 del 17 luglio 2015 come una “sanatoria”.

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“La ritenuta sanatoria dell’A.i.a. ad opera della determina del 2015 è fondata su un chiaro errore di percezione del Consiglio di Stato – si legge nella sentenza di oggi – perché dalla documentazione in atti emerge chiaramente che la predetta sanatoria era stata espressamente esclusa, in quanto è stata più volte esclusa la necessità di doversi acquisire il parere della Soprintendenza, in ragione non solo dell’intervenuta riduzione della consistenza dell’impianto, ma “anche della proroga legislativa dei titoli esistenti stabilita dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, pur dandosi atto della volontà di procedere comunque al rinnovo dell’AIA del 2010, una volta giunta alla previgente scadenza quinquennale”.

In relazione alla natura non sostanziale della modifica, come condivisibilmente rilevato dal T.a.r. nel 2020 e nelle sentenze del T.a.r. n. 7392 e 7399 del 2016, essa risulta motivata, tra l’altro, proprio con il mancato raggiungimento dei valori soglia e con il ridimensionamento dell’impianto.

Peraltro, l’area su cui insiste l’impianto così come ridimensionato, non rientra nella perimetrazione del Parco Naturale Archeologo dell’Inviolata, come risulta dalla nota dell’area urbanistica e copianificazione del 14 ottobre 2014.

Il Consiglio di Stato ha evidentemente dato per presupposto ed esistente un elemento che in realtà è pacificamente escluso ovvero che il provvedimento del 2015 rappresenti una sanatoria della illegittima Aia emanata nel 2010″.

 

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