Le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 a Vicovaro sono da rifare.
Il Palazzo comunale di Vicovaro
Lo stabilisce la sentenza numero 5814 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata ieri, venerdì 4 luglio, dal Consiglio di Stato.
I giudici amministrativi di secondo grado hanno infatti accolto il ricorso dell’ex sindaco Fiorenzo De Simone, annullando la sentenza numero 21217 pubblicata il 26 novembre 2024 dal Tar del Lazio con cui era stata invece sancita la legittimità della tornata elettorale a dispetto di alcuni vizi e irregolarità formali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Nello Crielesi eletto sindaco di Vicovaro il 9 giugno 2024
A rendere nulle le elezioni e a far decadere il sindaco Nello Crielesi dopo un anno di consiliatura è la modalità con la quale sono state raccolte le sottoscrizioni degli elettori a sostegno della sua lista numero 1 “Per Vicovaro”.
L’ex sindaco di Vicovaro Fiorenzo De Simone
Attraverso un accesso agli atti Fiorenzo De Simone e i candidati della lista numero 2 “Vicovaro insieme! – con De Simone Sindaco” avevano scoperto che i moduli contenenti le firme di sostegno alla lista vincente di Nello Crielesi erano costituiti da fogli sciolti, privi di elementi formali di congiunzione, come timbri, firme, numerazione progressiva, ma soprattutto sprovvisti dell’indicazione del simbolo di lista e dei nominativi dei candidati.
In particolare, su quattro dei sei fogli delle sottoscrizioni mancava l’indicazione del contrassegno di lista, l’elenco dei candidati e la numerazione delle sottoscrizioni e degli stessi fogli.
Ma soprattutto, non c’era alcun tipo di rilegatura o di elemento di congiunzione ulteriore con i primi due fogli col contrassegno e l’elenco dei candidati.
Secondo i componenti della lista di De Simone, solo sull’ultimo foglio, in calce, era presente l’autenticazione delle 32 firme da parte di soggetto legittimato.
Insomma, l’assenza di elementi materiali e formali idonei a dimostrare la congiunzione e la continuità tra il foglio contenente gli elementi identificativi della Lista e tutti i 4 fogli contenenti le sottoscrizioni, non avrebbe consentito di verificare, in maniera inequivoca, la consapevolezza dei sottoscrittori di dare il proprio appoggio, in epoca antecedente all’inizio della raccolta delle firme di presentazione, alla lista collegata al neoletto sindaco Crielesi, con conseguente illegittimità dell’operato della Sottocommissione elettorale la quale, viceversa, avrebbe dovuto ricusare la suddetta lista.
Palazzo Spada sede del Consiglio di Stato
Ieri il Consiglio di Stato ha accolto la tesi sostenuta da Fiorenzo De Simone e dai candidati della lista numero 2 “Vicovaro insieme! – con De Simone Sindaco” Giacomo Giardini, Giampiero Dante, Francesca Proietti Panatta, Guerrino Crielesi, Luigina Bianchini, Virginio Borrelli, Stefano Moreschini, Paolo Orfei, Pietro Pomponi, Agnese Saturni e Michele Tatti.
I giudici amministrativi di secondo grado hanno infatti escluso la possibilità di sanare le irregolarità applicando il principio di strumentalità delle forme, come ha deciso il Tar a novembre scorso citando tre sentenze dello stesso Consiglio di Stato, per superare il fatto che le sottoscrizioni a sostegno della lista di Nello Crielesi e le relative autenticazioni risultavano apposte su fogli aggiunti privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco di tutti i candidati e senza timbri o firme di congiunzione che ne comprovassero la continuità.
In questo caso, sottolineano i giudici di secondo grado, la violazione dell’articolo 28 d.P.R. n. 570/1960 è flagrante.
“In materia elettorale – si legge nella sentenza – il principio di strumentalità delle forme non è destinato a negare ma a coniugarsi con la regola per la quale la fase della presentazione delle liste e delle candidature è accompagnata da una serie di formalità: le forme non sono, infatti, fini a sé stesse, ma risultano dettate per il raggiungimento di un determinato scopo.
La Commissione elettorale deve verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare, nel lasso temporale consentito ad ogni lista per tale operazione in condizioni di assoluta parità, il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista e ai relativi candidati”.
“Occorre la certezza – concludono i giudici amministrativi di secondo grado – che i sottoscrittori abbiano sostenuto una lista composta da determinati candidati.
Tale certezza, funzionale alla lineare e celere esplicazione delle operazioni di controllo preliminare sulle liste demandate alle commissioni elettorali, deve ricavarsi da elementi documentali e contestuali alla presentazione delle candidature e non può essere desunta da evidenze fenomeniche, come l’entità della popolazione del Comune, da pure casualità, come il numero delle liste in competizione, o, addirittura da eventi successivi, come dichiarazioni sostitutive rese ex post”.