MARCELLINA – Inquilini morosi incolpevoli, arrivano i contributi per pagare l’affitto

Pubblicato il bando per le famiglie in difficoltà: leggi i requisiti

Il Comune di Marcellina ha avviato le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio secondo le disposizioni aggiornate alla DGR n. 409 del 25 giugno 2021.
Il bando – CLICCA E LEGGI IL BANDO – è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le domande di contributo dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell’annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.

REQUISITI

Il moroso incolpevole è l’inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

a) Perdita del lavoro per licenziamento;

b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

c) Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

d) Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro tipici;

e) Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

f) Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

La perdita o la consistente riduzione delle capacità reddituali deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%.

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I requisiti per l’accesso al contributo sono i seguenti:

– cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno.

– contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa) e risiedere nell’alloggio oggetto di sfratto, da almeno un anno;

– reddito I.S.E. non superiore a euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a euro 26.000,00;

– essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

– essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità senza citazione per la convalida. In tal caso è necessaria autocertificazione nella quale è dichiarata, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%.

La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2023; Il Comune verifica che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente:

– ultrasettantenne;

– minore;

– con invalidità accertata per almeno il 74%;

– in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

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ENTITA’ DEI CONTRIBUTI

L’entità dei contributi è quella stabilita nel punto 4 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 409/2021:

a) Fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;

b) Fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;

c) Ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) Fino a un massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato;

e) Fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) e comunque non oltre le dodici mensilità di canone per sanare, anche in parte, la morosità sulla base dell’attestazione delle mensilità di morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell’alloggio, come da atto di intimazione di sfratto per morosità.

I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto e comunque l’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l’importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00). Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell’alloggio.

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