Guidonia – Palazzo a cinque piani in zona termale e archeologica. Concessioni da annullare

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha accolto su tutta la linea il ricorso della Tenuta Sant’Antonio.
Così con la sentenza numero 4007 depositata venerdì 4 maggio dalla Sezione Seconda Bis si è chiuso il primo capitolo di un “pastrocchio” urbanistico iniziato due anni fa col rilascio della concessione 114/2010 a Telpa srl per la costruzione di un piano in più ai sensi della legge regionale 8 del 2001 che concede agevolazioni urbanistico-edilizie agli impianti di carburante e il cambio di destinazione d’uso degli interrati.
Il fabbricato sopraelevato è quello con struttura portante in cemento armato e rivestimento con pannelli di travertino situato all’angolo fra viale Roma e via delle Genziane a Colle Fiorito, adiacente al distributore Icm e al neonato Mc Donald’s. Un fabbricato per il quale prima il Tar il 19 aprile 2011 col decreto cautelare numero 1409, poi il Consiglio di Stato con l’ordinanza 3758 del 31 agosto aveva già imposto al titolare Stefano Pascucci e al Comune – oltre che di pagare le spese di giudizio – anche di bloccare i lavori. Un compito assolto il 13 settembre con l’ordinanza 343 firmata da Ferrucci.
Lo stesso dirigente che dopo la concessione 114/2010 aveva dato l’ok pure alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività) numero 15782/2011 richiesta da Pascucci per lavori in variante al progetto con rinuncia al cambio di destinazione d’uso degli interrati per realizzare due piani in più da destinare ad uffici.
Ora il collegio presieduto da Eduardo Pugliese ha tagliato la testa al toro, condividendo le obiezioni di Claudia Cornetto Bourlot, titolare della Tenuta Sant’Antonio, che prima aveva presentato un esposto, per poi appellarsi al Tar.
Che ci fosse un vincolo archeologico il settore Urbanistica lo sapeva, tanto più che il 28 novembre 2011 lo aveva certificato in una nota pure la Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio.
Si tratta di un vincolo introdotto dal Ptpr (Piano territoriale paesistico regionale) adottato dalla Pisana con le delibere di giunta 556 e 1025/2007, in base alle quali per le nuove costruzioni e gli ampliamenti al di fuori della sagoma è previsto il parere preventivo della sovrintendenza.
Il Tribunale amministrativo ha inoltre bocciato la scelta di Ferrucci nel rilascio della concessione 114/2010 ai sensi della legge regionale 8 del 2001: l’articolo 11 bis, infatti, esclude dalla cubatura utile le strutture che non attengano alle parti essenziali degli impianti carburante e alle attività accessorie commerciali e di ristoro. Tra l’altro, non prevede le attività direzionali per le nuove costruzioni, contemplate invece nel permesso di costruire e nella successiva Scia.
Atti illegittimi che vanno annullati.

Marcello Santarelli

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