Morlupo – Lotta contro la processionaria del pino e della quercia

Si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti

Con l’arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la “processionaria del pino” (traumatocampapityocampa), la “processionaria della quercia” (thaumetopoeaprocessionea) e 1’ Euprottide (Euroctischrysorrhoea — linnaeus);

Ordina

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della
Processionaria del Pino (Traumatocampapityocampa), Processionaria della Quercia (Thaumetopoeaprocessionea) e di Euprottide (Euproctischrysorrhoea-Linnaeus); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all’attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (Pinussylvestris), Pino nero (Pinus Nigra), Pino strobo (Pinusstrobus), per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l’Euprottide.

Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell’anno venisse appurata la presenza di forme larvali (“bruchi”) del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati, di cui al punto precedente, dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia.

Avvisa

Che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
È fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica;

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm..

L’ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 Art.16 L. 689/ 1981; il pagamento in misura ridotta è stabilito pari ad un importo di Euro 100,00 (cento/00).

La responsabilità dell’inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

Demanda

All’ufficio di Vigilanza Locale e all’ ASL competente – Dip. Prevenzione, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

 

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