Fiano Romano – Nasce la Commissione Locale per il Paesaggio

Formata da due architetti e un ingegnere, aiuterà

A Fiano Romano è stata istituita la Commissione locale per il paesaggio, grazie alla delibera di Giunta numero 10, firmata il 14 gennaio.

Tra i 6 curricula pervenuti alla selezione, di cui 5 appartenenti ad architetti e uno ad un ingegnere, la Giunta comunale ha selezionato tre professionisti, sulla base, recita il testo della delibera, “della  particolare, pluriennale e qualificata  esperienza nella tutela del paesaggio”.

I nomi dei prescelti sono l’Architetta Monica Cerulli, che lvora per la società di ingegneria DeA, per cui ha elaborato un Piano di recupero urbanistico dell’area di via Milano – via Procoio e un Piano di recupero del centro storico del Comune di Fiano Romano; la collega Valentina Falasca, che ha base a Fonte Nuova e fa parte della e l’Ingegnere Andrea Giura Longo, che ha redatto sempre per la DeA, nel 2013 un Piano di recupero del centro storico ed è stato un consulente di supporto al RUP per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per il Comune di Fiano Romano tra il 2011 e il 2012.

La Commissione locale per il paesaggio è una istituzione promossa dalle Regioni e prevista dall’articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, istituito a sua volta dal Decreto legislativo numero 43 del 22 gennaio del 2004.

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Il suo compito è di tipo tecnico-consultivo, ha carattere gratuito (al netto dei rimborsi dovuti per stilare le relazioni), e i suoi membri rimangono in carica per la durata della Giunta.

Il suo ruolo, di supporto ai soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, potrebbe essere di grande peso per le decisioni del territorio, se si calcola che circa la metà della superficie del perimetro del Comune di Fiano Romano ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

 Ovviamente i suoi membri non possono fare parte della Commissione Edilizia né di altre Commissione comunali che operano nel settore del territorio, né possono rappresentare altre
amministrazioni, né possono prendere parte alla discussione
e alla votazione sugli interventi riguardanti interessi propri, del coniuge, o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

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