TIVOLI – Tassa di soggiorno, il patron delle Terme obbligato a pagare

Il Consiglio di Stato dà ragione al sindaco Giuseppe Proietti

Aveva impugnato le nuove direttive stabilite dall’amministrazione snocciolando una serie di motivi.

Motivi infondati secondo il Consiglio di Stato che giovedì 2 novembre con la sentenza numero 9445 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - ha respinto il ricorso della Acque Albule Spa e della Siriogest Hotel srl, le due società controllate dall’imprenditore Bartolomeo Terranova, dando ragione al Comune di Tivoli in materia di imposta di soggiorno, tassa istituita dal primo gennaio 2012 e dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi, in una misura stabilita annualmente dalla Giunta entro i termini di legge.

I giudici di secondo grado hanno confermato l’orientamento già espresso dal Tar del Lazio con la sentenza 11950 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA– del 10 dicembre 2018. Obiettivo del patron delle Terme era l’annullamento della delibera 12 con la quale il 22 marzo 2018 il Consiglio comunale di Tivoli aveva approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno.

Regolamento che – a detta di Bartolomeo Terranova – avrebbe gravato innanzitutto sulla Acque Albule Spa e sulla Siriogest Hotel srl che rappresenterebbero una ricettività pari al 62% del totale dei posti letto del territorio comunale.

Come già 5 anni fa, anche davanti al Consiglio di Stato il patron delle Terme ha riproposto la questione di costituzionalità dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 23 del 2011 nella parte in cui prevedrebbe una sorta di “delega in bianco” per i regolamenti attuativi che i singoli comuni possono adottare.

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Secondo Terranova, non potrebbero essere adottati regolamenti comunali in assenza del regolamento statale attuativo previsto dallo stesso articolo 4, per cui sarebbe violato l’articolo 23 della Costituzione che prevede una riserva di legge in materia fiscale. Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che la medesima disposizione stabilisce che, in assenza di tale intervento statale, le amministrazioni comunali potranno comunque provvedere con propri regolamenti in relazione alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni loro conferite, come l’imposizione di un tributo quale è l’imposta di soggiorno. Insomma, non sussistono violazioni del principio di legalità.

Quanto alla qualificazione di “agenti contabili di fatto” in capo ai gestori delle strutture ricettive contestata da Terranova, il Consiglio di Stato ha ricordato il Decreto Legge n. 34 del 2020: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno”. Il tutto con conseguente applicazione di alcune sanzioni amministrative in caso di inadempimento ad opera del responsabile di imposta a favore del quale la legge e il Regolamento comunale di Tivoli non prevedono alcun aggio.

Per far annullare il nuovo Regolamento, Acque Albule Spa e Siriogest Hotel srl hanno riproposto la presunta violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale per gli albergatori: in poche parole, l’amministrazione Proietti avrebbe modificato il Regolamento senza consultare le associazioni di categoria.

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Anche in questo caso i giudici di secondo grado hanno rigettato il motivo di appello evidenziando che il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative è obbligatorio ma non vincolante in ordine alle parti del Regolamento riguardanti le (sole) modalità applicative del tributo (accertamento, riscossione ed obblighi a carico dei gestori delle attività ricettive) nonché il regime di esenzioni e riduzioni.

“Al di là delle modifiche effettivamente rilevanti del regolamento 2018 (rispetto al regolamento 2011) – si legge nella sentenza dello scorso 2 novembre – le associazioni di categoria maggiormente rappresentative erano state comunque convocate e ritualmente ascoltate…

Non solo: le stesse avevano poi prodotto articolata memoria attraverso Federalberghi Roma, associazione di categoria tra quelle maggiormente rappresentative degli operatori del settore.

Ebbene la memoria di quest’ultima del 28 febbraio 2018 evidenziava in effetti alcuni profili di criticità (costituzionalità della norma impositiva della tassa di soggiorno, qualificazione degli esercenti alla stregua di “agenti contabili” e modalità con cui effettuare accertamento induttivo circa eventuale mancato versamento dell’imposta) che almeno in parte (ossia sulle modalità applicative dell’accertamento induttivo) sono stati poi in effetti recepiti nel regolamento approvato con deliberazione n. 12 del 22 marzo 2018”.

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