GUIDONIA – Blitz nella casa popolare, trovati due abusivi: via allo sgombero

La Polizia Locale nel complesso da 28 alloggi assegnati dal Comune senza stipulare un contratto d’affitto

Quando gli agenti hanno bussato alla porta, all’interno hanno trovato un uomo e una donna. Lui residente, lei no, non legati da vincoli di parentela tra di loro, tantomeno con gli assegnatari i quali ora hanno perso il diritto ad una casa popolare.

Il caso emerge dalla determina numero 29 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 20 marzo, dalla Dirigente dell’Ufficio Casa del Comune di Guidonia Montecelio Paola Piseddu.

Con l’atto viene sancita la decadenza dall’assegnazione per un 60enne italiano, la moglie 56enne, e i due figli rispettivamente di 31 e 25 anni, per aver ceduto a persone estranee e non autorizzate l’uso dell’alloggio ubicato nel complesso di via Giuseppe Garibaldi 208, a Villanova di Guidonia, un complesso notoriamente assegnato dal Comune senza aver mai stipulato i contratti di locazione.

Dalla determina si evince che con l’ordinanza numero 191 del 4 giugno del 1999 l’allora sindaco di Centrosinistra Ezio Cerqua assegnò le chiavi della casa popolare al 60enne e alla 56enne, all’epoca genitori di due bambini oggi adulti.

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Ma dai controlli incrociati effettuati dall’Ufficio Casa e dagli agenti della Polizia Locale è stato accertato che nel 2003 il marito ha trasferito la residenza altrove e lo stesso ha fatto la moglie nel 2022.

Viceversa il figlio 31enne e la figlia 25enne hanno mantenuto la residenza nell’alloggio, ma i vigili urbani hanno accertato che all’interno vi abitano anche due persone non autorizzate.

Una situazione che vìola il comma 1 dell’articolo 13 della Legge regionale del 06 agosto 1999, n. 12. “L’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa – recita la normativa – decade automaticamente dall’assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell’accertamento da parte dell’ente gestore di una delle seguenti condizioni: a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli; […]”.

Nel provvedimento la Dirigente Paola Piseddu evidenzia inoltre che, avendo i coniugi assegnatari trasferito la residenza altrove, è stato violato l’articolo 13 comma 1 lettera b della Legge Regionale numero 12/1999 che prevede “la decadenza dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa se, l’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l’Ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi”.

Pertanto il 60enne e la 56enne non possono presentare istanze per il rientro nell’alloggio di via Giuseppe Garibaldi 208 così come non possono presentare istanze per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, non essendo più in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

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