Sport di contatto, sì nel Lazio con effetto immediato: ecco le regole

di Valerio De Benedetti

La Regione Lazio autorizza gli sport di contatto. Lo fa con un’ordinanza a firma del presidente Nicola Zingaretti, che qui riportiamo in allegato.

L’ORDINANZA

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite le seguenti ulteriori attività: a. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono consentiti gli sport di contatto e di squadra; b. le attività di cui al punto a) si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza;

2. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio: a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza; b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020. c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

 

LE REGOLE

 

  • L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.  Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
  • Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C. Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
  • adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità;  corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);
  • mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
  • regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;
  • tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Inoltre: gli oggetti toccati con più frequenza (es. corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc…) devono essere igienizzati frequentemente e il materiale sportivo quantomeno al termine di ogni utilizzo;
  • è caldamente suggerito di pianificare le attività per evitare sovraffollamenti (prenotazioni online, suddivisione in gruppi di numero limitato in relazione agli spazi, evitare sovrapposizioni di orari, ecc …);
  • l’accesso all’interno del centro sportivo è consentito 15 minuti prima dell’orario di prenotazione, in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni; pianificare orari di ingresso e uscita scaglionati per limitare i contatti nelle zone comuni;
  • è obbligatorio l’uso della mascherina nel centro sportivo, prima di iniziare l’attività sportiva e subito dopo;
  • è vietato consumare cibo negli spogliatoi e nelle aree di svolgimento della pratica sportiva.
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