Era stato condannato per aver picchiato una persona, per questo
La Questura di Roma gli ha negato il rinnovo dell’autorizzazione di porto di fucile per uso venatorio per una condanna a sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate.
Ma lui non si è arreso, convinto che fosse un suo diritto continuare a sparare alla selvaggina.
Ad azzerare le sue ambizioni è stato il Tar: i giudici hanno infatti stabilito che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha ampia discrezionalità di valutare l’idoneità del richiedente ed eventualmente negare il rilascio di licenza di porto d’armi per difesa personale.
La vicenda emerge dalla sentenza numero 12877 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata oggi, martedì 14 luglio, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
I magistrati hanno rigettato il ricorso di una guardia particolare giurata alla quale il 6 dicembre 2022 la Questura di Roma ha negato il rinnovo dell’autorizzazione di porto di fucile per uso venatorio.
Dall’esame dei documenti, infatti, i funzionari di Polizia hanno accertato che il 19 maggio 2021 il Tribunale di Tivoli aveva pubblicato una sentenza di condanna penale per lesioni personali.
Inoltre la Questura aveva preso atto che un familiare convivente col vigilante era stato tratto in arresto per reati inerenti gli stupefacenti.
Il Tar ha ribadito che la Questura, in tema di rilascio e rinnovo della licenza di porto d’armi, gode di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è costituito essenzialmente dalla valutazione della complessiva condotta del richiedente, indipendentemente dal suo apprezzamento (e dunque dalla sua concreta rilevanza) in sede penale, “poiché ciò che conta – in tali circostanze – è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l’utilizzo indebito dell’arma”, pericolo che ben può essere rappresentato da comportamenti sintomatici, ancorché isolati.
Insomma, a parere dei magistrati, il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia rispetta i canoni di ragionevolezza e di coerenza, “essendo noto che qualsiasi elemento di fatto potenzialmente idoneo a far sorgere un dubbio sulla idoneità del richiedente può giustificare il diniego dell’autorizzazione”.




























