Le autorizzazioni rilasciate nel 2008 ad unโaltra societร non possono essere rinnovate.
Tradotto: almeno per il momento lโex cava di pozzolana di Corcolle, adiacente a Villa Adriana, non ospiterร un centro di raccolta dei rifiuti di Roma per fronteggiare lโemergenza ambientale dopo la chiusura di Malagrotta.
Eโ quanto ha stabilito oggi, mercoledรฌ 5 ottobre, il Tar del Lazio con la sentenza numero 12642 (CLICCA E LEGGI LA SENTENZA). I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso presentato dalla โDaf Costruzioni Stradaliโ, la srl milanese del Gruppo Donzelli che dal 2017 gestisce la ex cava di pozzolana in localitร โPorta Neolaโ di proprietร della โImmobiliare Agricola San Vittorino srlโ del gruppo Salini, il sito al chilometro 24,700 della strada provinciale Polense adiacente alla Villa dellโImperatore Adriano.
La โDafโ aveva richiesto di annullare gli atti attraverso i quali a gennaio 2021 la Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei Rifiuti aveva concluso la Conferenza dei Servizi negando il rinnovo delle autorizzazioni concesse a maggio 2008 alla โMetro B1″ per il conferimento di rifiuti inerti nella cava e invitando la societร a presentare una nuova istanza aggiornata alle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 121/2020.
I giudici hanno chiarito che lโex cava di pozzolana nel 2008 fu adibita a discarica di rifiuti inerti poichรฉ lโallora Commissario Delegato allโemergenza ambientale approvรฒ il progetto della societร โMetro B1 – Societร consortile arlโ allโepoca conduttrice del terreno. Cosรฌ nella cava fu autorizzato il conferimento di terre e rocce da scavo provenienti esclusivamente dai lavori di costruzione della Linea B1 della Metropolitana di Roma.
A parere del Tar, la richiesta della โDafโ avrebbe comportato la realizzazione ex novo di una discarica in realtร mai esistita prima di ora.
Quella autorizzata nel 2008, infatti, aveva un vincolo di scopo, oramai venuto meno, unicamente per accogliere i rifiuti inerti e realizzare celermente i lavori della Linea B1 della Metropolitana di Roma. Insomma, allโepoca sussisteva un interesse pubblico che oggi non cโรจ.
Per cui il ricorso della โDafโ รจ considerato infondato.





























