VICOVARO – “Elezioni regolari”, anche il Tar vota per il sindaco Nello Crielesi

I giudici respingono il ricorso dell’ex primo cittadino Fiorenzo De Simone

Le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno scorsi a Vicovaro sono state regolari. Lo stabilisce la sentenza numero 21217 pubblicata oggi, martedì 26 novembre, dal Tar del Lazio.

I giudici amministrativi di primo grado hanno respinto perché infondato il ricorso presentato a luglio dall’ex sindaco Fiorenzo De Simone, candidato alla carica di primo cittadino con la lista numero 2 “Vicovaro insieme! – con De Simone Sindaco” composta da Giacomo Giardini, Giampiero Dante, Francesca Proietti Panatta, Guerrino Crielesi, Luigina Bianchini, Virginio Borrelli, Stefano Moreschini, Paolo Orfei, Pietro Pomponi, Agnese Saturni e Michele Tatti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ex sindaco di Vicovaro Fiorenzo De Simone

Dopo aver governato per 10 anni ininterrotti, il 9 giugno scorso l’ex sindaco di Centrosinistra era uscito sconfitto dalla tornata con 1.065 preferenze (48,50%) contro i 1.131 voti (51,50%) dell’attuale primo cittadino Nello Crielesi.

L’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento del risultato elettorale a fronte di gravi e molteplici vizi formali e sostanziali nella presentazione della lista numero 1 “Per Vicovaro” a sostegno di Nello Crielesi scoperti il 24 giugno con un accesso agli atti.

I MOTIVI DEL RICORSO: L’ASSENZA DI SIMBOLI ED ELENCHI NELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

A parere di De Simone, le sottoscrizioni degli elettori raccolte a sostegno delle candidature a sindaco di Nello Crielesi e della lista numero 1 risultavano apposte su fogli che non riportavano il contrassegno di lista, le generalità e gli elementi identificativi di ciascuno dei candidati, neppure materialmente congiunti tra di essi e con il foglio recante il contrassegno di lista e la dichiarazione di presentazione delle candidature.

Tutti elementi formali (e sostanziali) ritenuti assenti ma prescritti dalla norma per la validità dell’atto di presentazione delle candidature. Infatti, le 32 sottoscrizioni depositate alla Segreteria comunale dai delegati della lista numero 1 (e da questa trasmesse, per l’esame di competenza, alla Sottocommissione elettorale circondariale) sarebbero state apposte su moduli aggiuntivi.

In particolare, su quattro dei sei fogli delle sottoscrizioni mancava l’indicazione del contrassegno di lista, l’elenco dei candidati e la numerazione delle sottoscrizioni e degli stessi fogli nonché. Ma soprattutto, non c’era alcun tipo di rilegatura o di elemento di congiunzione ulteriore con i primi due fogli col contrassegno e l’elenco dei candidati.

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Secondo i componenti della lista di De Simone, solo sull’ultimo foglio, in calce, era presente l’autenticazione delle 32 firme da parte di soggetto legittimato. Insomma, l’assenza di elementi materiali e formali idonei a dimostrare la congiunzione e la continuità tra il foglio contenente gli elementi identificativi della Lista e tutti i 4 fogli contenenti le sottoscrizioni, non avrebbe consentito di verificare, in maniera inequivoca, la consapevolezza dei sottoscrittori di dare il proprio appoggio, in epoca antecedente all’inizio della raccolta delle firme di presentazione, alla lista collegata al neoletto sindaco Crielesi, con conseguente illegittimità dell’operato della Sottocommissione elettorale la quale, viceversa, avrebbe dovuto ricusare la suddetta lista.

LA 

Il neo eletto sindaco di Vicovaro Nello Crielesi

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIVOLI: PROCEDURA REGOLARE

Nella causa al Tar del Lazio si è costituita in giudizio anche la Sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli, depositando una relazione sui fatti. I funzionari del Ministero hanno sottolineato che, in omaggio ai principi del favor partecipationis e senza detrimento per le esigenze connesse alla celerità del procedimento elettorale, la Sottocommissione aveva condotto una serie di approfondimenti istruttori per poter desumere l’univocità delle intenzioni dei firmatari. Secondo la Sottocommissione elettorale, il proprio operato è stato legittimo.

Durante gli approfondimenti, infatti, sono emersi elementi idonei ad indurre, ragionevolmente, l’unitarietà del documento delle sottoscrizioni dei presentatori e la riferibilità alla lista “Nello Crielesi Sindaco – Per Vicovaro”, per cui l’annullamento delle operazioni elettorali sarebbe stato un risultato abnorme e contrario ai principi di favor partecipationis e massima partecipazione democratica alle consultazioni elettorali.

Il sindaco di Vicovaro Nello Crielesi insieme alla sua giunta comunale

IL TAR SI ISPIRA ALL’ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO: RICORSO INFONDATO

Nella sentenza emessa oggi il Tar ha snocciolato alcune più recenti pronunce della Giustizia Amministrativa sulle modalità di presentazione delle liste elettorali con sussistenti plurimi elementi concreti e compatibili col caso delle elezioni di Vicovaro.

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Ed è giunto alla conclusione che il caso presenti talune particolarità che inducono a ritenere sufficientemente dimostrata la volontà dei sottoscrittori di dare il proprio appoggio alla lista numero 1 ed al collegato candidato a sindaco.

In particolare, il Collegio ha evidenziato le ridottissime dimensioni demografiche di Vicovaro avente poco più di 3.000 abitanti); la circostanza che, per competere alle cariche elettive in questione, siano state presentate esclusivamente due liste; l’attestazione resa, sotto la propria responsabilità, dalla responsabile dell’ufficio comunale in ordine all’assenza di sottoscrizioni apposte a sostegno di entrambe le liste presentate; la ricevuta di presentazione della lista formata dal Segretario comunale e trasmessa alla Sottocommissione, dalla quale si ricava che, alla presenza dello stesso Segretario comunale, è stato presentato un unico documento con la descrizione del contrassegno e la lista dei candidati accompagnato dalle 32 sottoscrizioni.

A ispirare i magistrati del Tar è stata la sentenza numero 3722 pubblicata l’11 maggio 2022 pubblicata dalla sezione II del Consiglio di Stato e il principio secondo il quale “le irregolarità meramente formali non possono dar luogo alla caducazione delle operazioni elettorali in ossequio al doveroso rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, fin tanto che si possa dare significato alla consultazione elettorale”.

Per questo il Collegio ha evidenziato che, oltretutto, la volontà elettorale si è espressa in senso inequivocabile attribuendo la propria preferenza alla lista numero 1 del candidato a Sindaco Nello Crielesi, vincitore con uno scarto di oltre 60 voti su quella di Fiorenzo De Simone.

Il Tar ha concluso infine che, qualora venisse accolto il ricorso dell’ex sindaco, comunque ne deriverebbe la nomina di un commissario prefettizio che regga l’ente fino allo scioglimento e a nuove elezioni.

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