GUIDONIA – “Cimitero, la sentenza del TAR non dichiara legittima la risoluzione del contratto”

La precisazione dell'avvocato Gianluca Piccinni, legale della “Socim” e del “Consorzio Comor” che gestiscono il camposanto

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Gestione del cimitero, il Tar passa la palla al Tribunale di Tivoli, dall’avvocato Gianluca Piccinni di Roma, legale di fiducia della “Socim” e del “Consorzio Comor”, l’azienda fondata dal compianto imprenditore Innocenzo Morasca oggi guidata dalla figlia Matilde Morasca, riceviamo e pubblichiamo:

Il cimitero comunale di Guidonia Montecelio

 

“In relazione alle notizie diffuse sulla sentenza n. 13228/2026 del TAR Lazio – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – , è necessario precisare che il contenuto della decisione è stato rappresentato in modo non corrispondente a quanto effettivamente stabilito dal Tribunale.
La sentenza, infatti, non afferma la legittimità della risoluzione del contratto.
Il TAR ha invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle questioni centrali della controversia, ritenendo che debbano essere esaminate dal Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto.

L’imprenditrice Matilde Morasca, titolare della ditta concessionaria del cimitero

Di conseguenza, il Tribunale amministrativo non ha esaminato nel merito la legittimità della risoluzione, né ha valutato la fondatezza degli inadempimenti contestati dal Comune, la correttezza del procedimento seguito, le responsabilità contrattuali delle parti o le richieste risarcitorie avanzate dalle società concessionarie.
Tali questioni restano quindi ancora da decidere davanti al giudice competente.
La sentenza presenta inoltre un travisamento della domanda proposta dalle società concessionarie nella parte in cui richiama i principi sull’ottemperanza al giudicato.
Nel giudizio non è mai stata proposta un’azione di ottemperanza né è stata richiesta l’esecuzione delle precedenti sentenze del TAR. Il ricorso aveva infatti ad oggetto esclusivamente l’impugnazione della determinazione di risoluzione n. 38 del 22/04/2026. Il richiamo alle precedenti decisioni del TAR costituiva soltanto uno dei motivi di illegittimità dedotti contro il nuovo provvedimento amministrativo.
Pertanto, la pronuncia su tale profilo non può essere interpretata come una conferma della legittimità della risoluzione, anche perché il TAR ha espressamente dichiarato di non poter decidere sulle questioni sostanziali relative al rapporto concessorio.
Non è quindi corretto affermare che il TAR abbia “confermato” la risoluzione del contratto o riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune.
La decisione si limita a stabilire che sarà il Giudice Ordinario a dover valutare la legittimità della risoluzione, le responsabilità delle parti e tutte le questioni di merito rimaste ancora da definire”.
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