Quando ha presentato domanda nella struttura non c’era un posto libero, per questo gli è stata negata l’accoglienza.
Un atto illegittimo firmato dalla Prefettura di Roma nei confronti di un migrante richiedente asilo politico.
Lo stabilisce la sentenza numero 10045 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata venerdì 29 maggio dal Tar del Lazio.
I giudici amministrativi della Sezione Quarta hanno accolto il ricorso dell’avvocata Loredana Leo, legale del cittadino extracomunitario, e annullato il diniego delle misure di accoglienza adottato il 20 novembre 2025 dalla Prefettura di Roma, nonché ogni atto presupposto, consequenziale e connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del migrante.
Il Cas di via Milano a Fiano Romano
Il Tar ha accertato che alla richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, la Prefettura ha comunicato l’impossibilità di darvi seguito, adducendo come motivazioni la situazione emergenziale e la limitata disponibilità di posti all’interno del Centro di prima accoglienza di via Milano a Fiano Romano.
Inoltre, a parere dei funzionari ministeriali, l’uomo non manifestava condizioni di vulnerabilità e tuttavia era stato inserito nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza.
Fatto sta che, a seguito del ricorso, il Consiglio di Stato ha ordinato alla Prefettura l’inserimento del migrante nel CAS di Fiano Romano eseguito il 17 aprile scorso.
Nella sentenza numero 10045 i magistrati evidenziano che l’accoglienza ai richiedenti protezione internazionale è “obbligatoria…, ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie”.
A tal proposito viene citata la sentenza numero 8670 pubblicata dal Consiglio di Stato il 7 novembre 2025: “a fronte dell’istanza di accesso in una struttura di accoglienza, presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015”.
Insomma, la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza; l’inserimento in una lista di attesa è un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione.
Pertanto, è illegittimo il diniego nella parte in cui la Prefettura ha fatto discendere dalla carenza di posti e da criteri di priorità una sostanziale negazione, sia pure temporanea, del diritto all’accoglienza.
































