La risoluzione del contratto per la gestione del cimitero di Guidonia Montecelio è legittima. Almeno per quanto riguarda i punti contestati dal concessionario e di competenza amministrativa.
Tuttavia, per tutti gli altri aspetti la controversia va definita davanti al Giudice Ordinario.

Il cimitero comunale di Guidonia Montecelio
Lo stabilisce la sentenza numero 13228 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata oggi, lunedì 20 luglio, dalla Sezione Seconda Bis del Tar del Lazio.

L’imprenditrice Matilde Morasca, titolare della ditta concessionaria del cimitero
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti respinto il ricorso presentato dall’avvocato Gianluca Piccinni di Roma, legale di fiducia della “Socim” e del “Consorzio Comor”, l’azienda fondata dal compianto imprenditore Innocenzo Morasca oggi guidata dalla figlia Matilde Morasca, contro il provvedimento di risoluzione del contratto deciso lo scorso 22 aprile con la determina numero 38 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata dalla dirigente al Patrimonio Bernardina Colasanti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La dirigente al Patrimonio Bernardina Colasanti insieme al sindaco Mauro Lombardo
Secondo i giudici, il provvedimento della Colasanti non avrebbe eluso gli effetti conformativi delle sentenze del TAR Lazio numero 3676/2018 e numero 9794/2018.
“… le sentenze poste a fondamento dell’azione proposta dalle parti ricorrenti – si legge nella sentenza di oggi – non contengono alcuna statuizione dalla quale possa desumersi un vincolo conformativo incompatibile con l’adozione del provvedimento di risoluzione successivamente emanato dal Comune…
Difetta, pertanto, qualsiasi presupposto per configurare una violazione o un’elusione del giudicato, non essendo ravvisabile né la reiterazione degli atti già annullati, né l’esercizio di un potere sostanzialmente coincidente con quello già scrutinato dal Giudice Amministrativo, né, infine, alcuna incompatibilità tra gli effetti delle richiamate sentenze e il contenuto della determinazione dirigenziale n. 38/2026”.
Il resto del ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, davanti al quale le società “Socim” e “Consorzio Comor” potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pubblicata oggi.
“… le ricorrenti – conclude la sentenza pubblicata oggi – non contestano le vicende relative alla serie procedimentale, in esito al cui svolgersi sono divenute aggiudicatarie della gestione in concessione dei servizi cimiteriali comunali, ma censurano esclusivamente il potere, di natura privatistica, del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto concluso e richiedono l’accertamento delle rispettive responsabilità contrattuali, unitamente al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Poiché, dunque, la controversia investe esclusivamente vicende attinenti all’esecuzione del rapporto concessorio e non coinvolge alcun esercizio di potestà amministrativa autoritativa, la relativa cognizione va devoluta al Giudice Ordinario”.
L’avvocato Gianluca Piccinni, legale di fiducia della “Socim” e del “Consorzio Comor”
Il Tar ha condannato le società di Matilde Morasca, in solido tra loro e con successiva suddivisione interna in parti eguali, a pagare 3 mila euro, oltre agli accessori di legge, di spese del giudizio, a favore del Comune di Guidonia Montecelio.
Vale la pena ricordare che lo scorso 21 maggio, col Decreto numero 2970 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il Presidente della Sezione Seconda Bis del Tar del Lazio Michelangelo Francavilla aveva accolto il ricorso presentato dall’avvocato Gianluca Piccinni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
A parere dell’alto magistrato, sussisteva il fumus boni iuris, ovvero la probabilità che esistesse realmente il diritto vantato dall’imprenditrice Matilde Morasca, la quale avrebbe subito un grave e irreparabile danno se non fosse stato approfondito in sede collegiale.
Per questo il Tar aveva concesso la misura cautelare monocratica sospendendo, in via interinale, l’efficacia della determinazione dirigenziale numero 38 del 22 aprile fissando la camera di consiglio al 23 giugno per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
Ora la palla passa al Tribunale Civile di Tivoli.





























