Un mese fa l’amministrazione comunale aveva annunciato la risoluzione di una vicenda che si trascinava da quasi cinquant’anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Ma a quanto pare, non è ancora concluso il caso dei 60 alloggi di edilizia economico sociale realizzati dalla cessata cooperativa “Giovanni Conti” nelle aree interessate dagli interventi ex legge 18/04/1962 n. 167 “piano di zona n. 2 Bagni Albule.
E’ quanto emerge dalla sentenza numero 14500 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – e dalla sentenza numero 14502 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicate entrambe oggi, martedì primo settembre dal Tar del Lazio.
Con i due provvedimenti i giudici hanno accolto in parte i ricorsi presentati dall’avvocato Elisabetta Pistis per conto di un gruppo di inquilini, annullando un articolo del “Regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale”, approvato dal Consiglio comunale di Tivoli con la deliberazione numero 17 del 12 aprile 2024.
In particolare, la prima sentenza fa riferimento all’istanza di Marcello Alivernini, Maria Agostina Alivernini, Maria Agostina (Erede) Alivernini, Rosalba Angeli, Giovanna Campolattano, Salvatore Campolattano, Nicola Ceccarelli, Maria Cipriani, Emanuela Coppetelli, Gerardo Corbo, Giuseppe De Angelis, Vittorio De Angelis, Riccardo De Benedictis, Claudio De Vincenzi, Gioia Dionisi, Rita Di Tommaso, Sergio Domenici, Marco Fulchini, Sabino Fulchini, Pierfrancesco Gaspari, Vincenza Giacomobono, Marco Lombardo, Franca Lorenzutti, Carlo Lucchini, Claudio Lucchini, Domenico Masciadri, Benedetto Massari, Roberto Massotti, Giancarlo Nardoni, Augusto Orati, Ilaria Persichini, Oliviero Ponzianelli, Riccardo Ponzianelli, Angela Proietti, Guerrino Proietti, Piero Radici, Angelo Righi, Maddalena Sapio, Andrea Scriboni, Daniela Scriboni, Paola Stronati, Matteo Tocci, Serafina Tomassetti, Anna Trabucco, Ivano Valeri, Giuseppe Vicaretti, Antonio Vitalive Daniela Zaccaria.
La seconda sentenza fa invece riferimento al ricorso di Antonella Alunni, Michelle Angeli, Lorenzo De Angelis, Giuseppe Federico, Angelo Grifoni, Vincenza Iorio, Domenico Ramicone, Maria Rita Ribichini, Antonietta Salvati e Giovanni Salvati.
Gli inquilini avevano chiesto l’annullamento della delibera 17/2024 e del relativo Regolamento nella parte in cui disciplinano i requisiti di accesso al riscatto degli alloggi, i criteri di determinazione del prezzo di cessione, il recupero delle somme sostenute dal Comune per definire il contenzioso con la Cooperativa “Giovanni Conti” e la maggiorazione del corrispettivo mediante addebito dei canoni di occupazione non corrisposti.
I giudici hanno respinto tutti i motivi del ricorso, fatta eccezione per il primo motivo con il quale gli inquilini contestavano l’articolo 2 del Regolamento, nella parte in cui, ai fini dell’accesso alla procedura di riscatto, viene richiesta la dimostrazione del possesso dell’alloggio in forza di: “un valido titolo dimostrativo dell’occupazione dell’alloggio con evidenza del tempo maturato”.
“Clausola irragionevole e contraddittoria”, viene definita dal Tar del Lazio che ha ricostruito la complessa vicenda amministrativa e giudiziaria evidenziando che “le convenzioni mediante le quali il Comune aveva attribuito alla Cooperativa “Giovanni Conti” il diritto di superficie sulle aree interessate sono state dichiarate nulle in ragione dell’esistenza di usi civici gravanti sui terreni; tale pronuncia ha travolto l’intera sequenza negoziale ed amministrativa successivamente sviluppatasi e, conseguentemente, tutti i rapporti giuridici che da essa traevano titolo”.
In poche parole, una volta concluso il procedimento di trasferimento dei vincoli di uso civico e di regolarizzazione della situazione dominicale delle aree, il Comune di Tivoli ha acquisito al proprio patrimonio gli immobili su di esse medio tempore realizzati, in applicazione del principio superificies solo cedit, ponendo, poi, a fondamento della procedura di riscatto proprio la peculiare situazione determinatasi a seguito della declaratoria di nullità dei titoli originariamente esistenti.
Secondo il Tar, la pretesa di subordinare l’accesso alla procedura di riscatto alla dimostrazione della titolarità di un “valido titolo” di occupazione degli immobili “risulta intrinsecamente incoerente con l’assetto giuridico derivante dalle vicende sopra descritte”.
D’altronde, i promotori del ricorso si trovano nell’oggettiva impossibilità di esibire un titolo che possa qualificarsi come valido ed efficace, dal momento che gli atti dai quali derivava il loro rapporto con gli alloggi sono stati colpiti dal vizio più radicale previsto dall’ordinamento, ossia la nullità, con conseguente insuscettibilità a produrre effetti giuridici.
Davanti al Tar il Comune di Tivoli si è difeso sostenendo che l’Ente non avrebbe inteso attribuire alla clausola un significato strettamente letterale, né avrebbe richiesto ai partecipanti: “la produzione di un contratto scritto di locazione, comodato, compravendita o altro titolo negoziale tipico”, come dimostrerebbe l’assenza di provvedimenti di esclusione nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda di riscatto.
Argomentazione respinta dal Tar in quanto non sufficiente ad escludere l’illegittimità della disposizione regolamentare, poiché fa leva su una modalità applicativa discrezionalmente prescelta dall’Amministrazione e non rinvenibile nel dato testuale della previsione impugnata, la quale continua a richiedere, secondo il significato tecnico-giuridico proprio delle espressioni utilizzate, il possesso di un titolo valido di occupazione.
“… l’espressione – ha spiegato ai giudici l’avvocato Franco Coccoli incaricato dal Comune di Tivoli – deve essere letta, invece, secondo ragionevolezza e in coerenza con la peculiarità della vicenda, quale necessità di dimostrare una relazione non arbitraria, non occasionale e non abusiva con l’alloggio, nonché la riconducibilità della posizione individuale alla platea dei potenziali destinatari della procedura”.
Interpretazione anch’essa respinta dal Tar, anche se ispirata ad evidenti esigenze di ragionevolezza, ma che non trova adeguato riscontro nella formulazione letterale della clausola e che finisce per sostituire al contenuto espresso della disposizione un diverso requisito non previsto dal testo regolamentare.































